IL CONTO ENERGIA

In Italia, per gli impianti con potenza nominale compresa tra 1 e 20 kW di picco, il rapporto contrattuale tra utente, proprietario dell’impianto, e la compagnia elettrica, competente per territorio, è regolato dalla Delibera n° 224 del 2000, emanata dall’Autorità dell’Energia elettrica e del Gas, che consente lo scambio sul posto dell’energia tra impianto fotovoltaico e rete in bassa tensione (modalità operativa nota come “net metering”).

Durante le ore di irraggiamento solare le utenze elettriche assorbono l’energia prodotta dall’Impianto Fotovoltaico, mentre quando la luce non è sufficiente, oppure se l’utenza richiede più energia di quella che il generatore fotovoltaico è in grado fornire la rete elettrica nazionale garantisce la fornitura dell’energia necessaria.
Se invece succede che l’Impianto fotovoltaico produce più energia di quella richiesta, tale energia è immessa nella rete elettrica attraverso un secondo contatore che conteggia la quantità di energia (misurata in KWh) che il proprietario dell’impianto fotovoltaico cede al distributore di energia.

Il Dlgs 387 29 Dicembre 2003, e la sua estensione (DL 379 19 Dicembre 2003), è il decreto legge che regola l'incentivazione del fotovoltaico tramite un meccanismo già collaudato in altri paesi europei L'introduzione di questa forma di incentivazione ha permesso un diverso approccio del privato alle energie rinnovabili, permettendo al singolo proprietario di un impianto fotovoltaico di diventare produttore di energia elettrica su scala nazionale.

Il Conto Energia rivoluzione il sistema di incentivazione a cui siamo abituati (finanziamenti in conto capitale): fissa una tariffa che il Gestore nazionale della rete di distribuzione dovrà corrispondere alla produzione elettrica degli impianti che risulteranno idonei alla presentazione delle domande. Con il Conto energia, quindi, un impianto fotovoltaico, installato sui tetti privati, su condomini o sul territorio, diventa una vera e propria Centrale di produzione elettrica, capace di remunerare il proprietario in modo continuativo.
Si passa da un incentivo per la realizzazione di un impianto delocalizzato sottodimensionato rispetto al consumo elettrico del proprietario, ad un investimento finanziario che permette l'installazione di impianti sovradimensionati.
Il principio su cui si basa il conto energia è il seguente:
Si compra in anticipo l'elettricità che la comunità consumerà in futuro (tramite l'acquisto dei pannelli fotovoltaici) e, per questo motivo, la proprietà ottiene una tariffa incentivante fissata per un ventennio.
Con il vecchio sistema di interscambio, invece, l'impianto doveva essere sottodimensionato perchè non veniva riconosciuto a nessuno il rango di produttore e, il Gestore si limitava ad accettare corrente elettrica fotovoltaica confrontandola con il consumo del proprietario dell'impianto.
Un investimento, allo stesso tempo, ambientale e finanziario.

I testi legislativi precedenti di riferimento sono:

DLGS N°387 del 29 Dicembre 2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
DLGS N°379 del 19 Dicembre 2003 (Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica).
DM 19 02 2007, il decreto del presente Conto Energia, di cui descriviamo le principali novità.
IL CONTO ENERGIA